Modifiche al D.M. 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°95 del 23 aprile 2019 ed entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione.

Introduce delle modifiche al D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) ed in particolare:

articolo 1: è abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 3 agosto 2015 che permetteva di utilizzare le norma tecniche introdotte dal codice in alternativa alle regole tecniche precedenti.

articolo 2: sostituisce completamente l’art. 2 del Codice e stabilisce che le norme tecniche introdotte dal Codice devono essere applicate alle attività del DPR 151 n°9-14-15-16-17-18-19-40-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-56-57-63-64-66-67-69-70-71-73-75-76 ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, dei rifugi alpini e degli asili nido.

L’articolo 2 definisce inoltre che le norme tecniche introdotto dal D.M. 3 agosto 2015 si applicano:

  • alle attività di nuova realizzazione.
  • agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti della parte non interessata all’intervento siano compatibili con i nuovi da realizzare;
  • agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti che non rientrano nel precedente punto si continuano ad applicare le vecchie norme di prevenzione incendi. C’è la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le nuove norme tecniche;
  • alle attività che non rientrano tra quelle elencate nell’allegato I del D.P.R.151.

articolo 3: introduce nel Codice un articolo 2-bis che specifica che per alcune attività si possono usare in alternativa le vecchie regole tecniche ed in articolare per:

  • attività 66 – attività turistico alberghiere ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  • attività 67 – attività scolastiche ad esclusione degli asili nido;
  • attività 69 – attività commerciali limitatamente a quelle ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
  • attività 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone
  • attività 75 – autorimesse con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

articolo 4: introduce nel Codice un articolo 5-bis che specifica che per le attività che utilizzano le nuove regole tecniche introdotte dal D.M 5 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) non devono più essere utilizzati una serie di Decreti legati alla vecchia progettazione elencati nell’articolo stesso;

articolo 5: le modifiche introdotte dal decreto si applicheranno dopo l’entrata in vigore del presente Decreto.

In sostanza questo il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 stabilisce che, per le attività di cui all’articolo 2 di nuova realizzazione o in ampliamento o modifica, devono essere applicate in futuro le nuore regole tecniche introdotto dal D.M. 03 agosto 2015 fatto salvo le eccezioni introdotte dall’articolo 3.

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