Il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019

Il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019

Modifiche al D.M. 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°95 del 23 aprile 2019 ed entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione.

Introduce delle modifiche al D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) ed in particolare:

articolo 1: è abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 3 agosto 2015 che permetteva di utilizzare le norma tecniche introdotte dal codice in alternativa alle regole tecniche precedenti.

articolo 2: sostituisce completamente l’art. 2 del Codice e stabilisce che le norme tecniche introdotte dal Codice devono essere applicate alle attività del DPR 151 n°9-14-15-16-17-18-19-40-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-56-57-63-64-66-67-69-70-71-73-75-76 ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, dei rifugi alpini e degli asili nido.

L’articolo 2 definisce inoltre che le norme tecniche introdotto dal D.M. 3 agosto 2015 si applicano:

  • alle attività di nuova realizzazione.
  • agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti della parte non interessata all’intervento siano compatibili con i nuovi da realizzare;
  • agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti che non rientrano nel precedente punto si continuano ad applicare le vecchie norme di prevenzione incendi. C’è la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le nuove norme tecniche;
  • alle attività che non rientrano tra quelle elencate nell’allegato I del D.P.R.151.

articolo 3: introduce nel Codice un articolo 2-bis che specifica che per alcune attività si possono usare in alternativa le vecchie regole tecniche ed in articolare per:

  • attività 66 – attività turistico alberghiere ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  • attività 67 – attività scolastiche ad esclusione degli asili nido;
  • attività 69 – attività commerciali limitatamente a quelle ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
  • attività 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone
  • attività 75 – autorimesse con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

articolo 4: introduce nel Codice un articolo 5-bis che specifica che per le attività che utilizzano le nuove regole tecniche introdotte dal D.M 5 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) non devono più essere utilizzati una serie di Decreti legati alla vecchia progettazione elencati nell’articolo stesso;

articolo 5: le modifiche introdotte dal decreto si applicheranno dopo l’entrata in vigore del presente Decreto.

In sostanza questo il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 stabilisce che, per le attività di cui all’articolo 2 di nuova realizzazione o in ampliamento o modifica, devono essere applicate in futuro le nuore regole tecniche introdotto dal D.M. 03 agosto 2015 fatto salvo le eccezioni introdotte dall’articolo 3.

Controsoffitti a membrana

I controsoffitti a membrana sono dei sistemi di protezione orizzontali che da soli garantiscono i requisiti EI di protezione dal fuoco. La norma di prova europea per classificare questi sistemi è la EN 1364-2 che prevede la prova del controsoffitto senza alcun solaio al di sopra del controsoffitto stesso.

Le termocoppie per la misura delle temperature ai fini del requisito di isolamento I sono posizionate direttamente sul lato non esposto del controsoffitto in corrispondenza dei giunti e dei pannelli.

Per la verifica del parametro di tenuta E si verifica direttamente la superficie non esposta del tamponamento orizzontale.

controsoffitti a membrana

Come si evince dalla foto il sistema è agganciato a delle travi in acciaio che servono solo da supporto al controsoffitto che va a chiudere la bocca del forno di prova di misura 3000 x 4000 mm.

I controsoffitti a membrana rappresentano la massima sicurezza come protezione orizzontale visto che i limiti di temperatura per il superamento della prova sono:

  • incremento di 140°C della temperatura media del lato non esposto rispetto alla temperatura iniziale;
  • incremento di 180°C delle singole termocoppie posizionate in corrispondenza dei giunti rispetto alla temperatura iniziale.

Questi sistemi protettivi possono essere utilizzati per garantire il requisito di resistenza al fuoco REI a qualsiasi tipologia di solaio visto che da soli garantiscono la tenuta e l’isolamento per un determinato periodo di tempo. Ci si svincola dal tipo di solaio visto il taglio termico che questi sistemi garantiscono che non comportano alcun riscaldamento critico delle strutture portanti.

L’unica cosa da rispettare per la corretta applicazione è di utilizzare la stessa maglia di pendinatura utilizzata nel test di prova e lo stessa tipologia di struttura metallica di sostegno del controsoffitto.

Consiglio questo tipo di soluzione quando la tipologia di solaio è mista o non è coperta da altri sistemi di controsoffitti collaboranti.

Condotte antincendio

Le condotte antincendio sono dei sistemi di protezione realizzate in lastre o in metallo con rivestimenti isolanti in genere incombustibili. Possono essere realizzate in orizzontale o verticale e vengono utilizzate per proteggere degli impianti passanti un compartimento.

La normativa relativa alle condotte è molto complessa e ci sono diversi metodi di prova in funzione del tipo di impianto da proteggere:

  • condotte di ventilazione
  • condotte a protezione di impianti
  • condotte di evacuazione di fumo e calore

La prestazione di resistenza al fuoco EI ottenuta è legata al passaggio della condotta da un compartimento ad un altro e quindi questo tipo di protettivo è utilizzato per limitare il propagarsi dell’incendio attraverso gli impianti passanti.

Per esempio la norma che regolamenta i test di prova per le condotte di ventilazione è la EN 1366-1 che definisce la tipologia di prove da realizzare per avere una classificazione completa. I test posso essere realizzati per condotte verticali o orizzontali e per fuoco interno o esterno.

E’ quindi molto importante controllare il rapporto di classificazione del produttore che oltre ai soliti parametri di tenuta E ed isolamento I specifica anche l’orientamento e se il fuoco è interno o esterno o entrambi.

Attraversamenti di impianti

Gli attraversamenti di impianti su pareti e solai di compartimenti antincendio devono essere adeguatamente protetti. La norma europea EN 1366-3 definisce i test di prova per poter certificare i sistemi di protezione dal fuoco di questi attraversamenti che molto spesso sono tubi metallici o combustibili e cavi elettrici.

Per i cavi la norma prevede di testare il sistema in diverse configurazioni che possono essere standard o scelte dal cliente.

Per i tubi invece la norma specifica le condizioni dell’estremità del tubo e distingue i risultati in funzione della natura del tubo:

  • tubo combustibile: devono essere eseguiti test per le diverse tipologie di plastiche
  • tubi incombustibili con punto di fusione superiore a 1000°C: devono essere eseguiti i test per tubi isolati e non isolati.

Altro parametro importante è il diametro delle tubazioni che condizionano il campo di applicazione del risultato finale che dipende dai diametri provati e dai risultati di test.

I sistemi di protezione di attraversamenti di impianti sono molteplici come:

  • collari termo espandenti
  • cuscini termo espandenti
  • schiume poliuretaniche o a base di grafite
  • sigillanti acrilici
  • pannelli in lana di roccia
  • guarnizioni termo espandenti a base di grafite
attraversamenti di impianti

La certificazione dei sistemi di protezione passiva degli attraversamenti di impianti deve essere fatta con il modello DICH.PROD. e la corretta posa è l’elemento fondamentale che il tecnico antincendio deve verificare.

E’ molto importante conoscere nel dettaglio le certificazioni dei diversi sistemi per valutare con attenzione quale sistema utilizzare per la protezione dell’attraversamento di impianto anche in funzione delle condizioni di applicabilità in cantiere.

Un altro aspetto molto importante sono gli attraversamenti misti nello stesso foro che devono essere gestiti con soluzioni ad hoc.

Mi occupo da molti anni di attraversamenti di impianti e sto collaborando con aziende produttrici di questi sistemi per quanto riguarda la certificazione dal fuoco e la promozione tecnica a livello nazionale.

Guarda una referenza di cantiere

CERT.REI e DICH.PROD

Il CERT.REI. ed il DICH.PROD. sono due moduli da allegare alla SCIA antincendio per tutti sistemi di protezione passiva dal fuoco e per i materiali installati ai fini della reazione al fuoco. Devono essere firmati da un tecnico antincendio e comportano la responsabilità anche della corretta posa.

Per chiarire l’utilizzo di questo moduli è stata emessa una Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n°1681 del 11 febbraio 2014 che specifica il modello da utilizzare in funzione del sistema di protezione utilizzato.

La circolare n°1681 specifica anche il metodo di verifica che può essere utilizzato per i diversi sistemi ed in particolare:

  • metodo analitico
  • metodo sperimentale
  • metodo tabellare

Per maggiori informazioni potete contattarmi via email.

Protezione antincendio del calcestruzzo armato

Protezione antincendio del calcestruzzo armato

I sistemi di protezione dal fuoco per le strutture in calcestruzzo armato devono essere testati secondo la norma EN 13381-3. Questa norma permette di realizzare i test su due elementi standard in calcestruzzo:

  • Trave in calcestruzzo armato dimensioni 150×450 mm
  • Soletta in calcestruzzo armato spessore 100 mm

I test realizzati su questi supporti permettono l’estensione ad altre strutture:

  • Travi e pilastri (risultati del test sulla trave)
  • Solette e pareti (risultati del test sulla soletta)

La norma di prova verifica la resistenza al fuoco della struttura protetta secondo due criteri:

  • variazione della velocità della freccia di inflessione dell’elemento caricato;
  • perdita del requisito di tenuta E e isolamento I.

Il solaio e la trave di prova sono elementi standardizzati con inserire anche delle termocoppie a diverse profondità per valutare il riscaldamento dell’elemento nel tempo.

L’analisi dei risultati ottenuti per l’elemento protetto, vengono confrontati con i dati dello stesso elemento non protetto per verificare il contributo del rivestimento protettivo. Da questo confronto di dati, si ottengono i valori del rapporto di equivalenza al calcestruzzo del protettivo per i diversi spessori provati e per i diversi tempi di esposizione al fuoco.

Il rapporto di equivalenza è un dato utilizzabile per valutare la resistenza al fuoco degli elementi in calcestruzzo tramite l’Eurocodice 2 o eventuali software di calcolo. 

Guarda un video tutorial sul rapporto di equivalenza

Le prove tengono conto anche della adesione del protettivo durante la prova al fuoco e in caso di caduta del rivestimento protettivo il rapporto di equivalenza va a zero.

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