da ingollapally | Set 10, 2019 | antincendio, normativa antincendio
I sistemi di protezione di giunti lineari o fessure presenti in pareti o solai di compartimentazione devono essere testati secondo la norma di prova EN 1366-4 e classificati secondo la norma EN 13501-2.
Questi sistemi sono soggetti a marcatura CE di sistema secondo la EAD 350141-00-1106 che permette di ottenere un’approvazione tecnica europea ETA.
Le tipologie di giunti da provare nei test al fuoco ufficiali sono tre:
- giunto lineare a solaio
- giunto verticale su supporto verticale (parete)
- giunto orizzontale su supporto verticale (parete)
Il giunto tra una parete che si attesta ad un solaio (tipo D secondo norma) o tra un solaio che si affianca ad una parete (tipo E) sono coperti dalle tipologie di test indicate in precedenza secondo una specifica tabella riportata nella norma.
E’ importante anche verificare la posizione del sistema di protezione del giunto nella certificazione perché non tutte le configurazioni di prova posso essere applicate in modo diverso da quello testato.
I test eseguiti con la configurazione di prova B valgono anche per le configurazioni C ed E ma non viceversa.
La classificazione dei giunti lineari secondo la norma EN 13501-2 oltre ai requisiti di tenuta E e isolamento I prevede una serie di altre caratteristiche da indicare:
- orientazione del campione
- H: orientazione orizzontale
- V: giunto verticale su supporto verticale
- T: giungo orizzontale su supporto verticale
- movimento indotto:
- X: nessun movimento (permesso il 7,5 %)
- M000: movimento indotto in %
- tipo di giunto
- M: prefabbricato
- F: realizzato in cantiere
- B: misto tra i due
- larghezza certificata
Un esempio di classificazione che trovate nei rapporti di classificazione o negli ETA è la seguente:
EI 120 – V – M30 – B – W 20 to 100
Bisogna verificare correttamente la classificazione dei sistemi di giunti per evitare errori di progettazione e istallazione.
Questi sistemi devono essere certificati in opera attraverso il modello dei Vigili del Fuoco DICH.PROD.
da ingollapally | Ago 15, 2019 | antincendio, normativa antincendio
La certificazione antincendio dei sistemi di protezione passiva deve essere fatta attraverso i moduli di prevenzione incendi che possono essere scaricati nel sito ufficiale dei VVF a questo link. I modelli sono disponibili in formato Word o PDF.
La modulistica a di prevenzione incendi è suddivisa in funzione del tipo di pratica che si deve presentare:
- Valutazione dei progetti
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- Rinnovo periodico di conformità antincendio
- Deroga
- Nulla Osta di Fattibilità
- Verifiche in corso d’opera
- Voltura
Per quanto riguarda la protezione passiva degli elementi portanti, non portanti e/o separanti i moduli da utilizzare sono principalmente due:
- PIN 2.2-2018 – Cert. REI:
Certificazione di resistenza al fuoco - PIN 2.3-2018 – Dich. Prod.:
Dichiarazione inerente i prodotti
Questi due moduli devono essere compilati da un professionista abilitato alla prevenzione incendi e, come indicato nell’allegato II del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012, devono fare parte della documentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
L’utilizzo dei modelli CERT.REI. e DICH.PROD. in funzione del tipo di protezione antincendio utilizzata è specificato nella Lettera Circolare n°1681 del 11 febbraio 2014.
In questi modelli il professionista antincendio deve indicare la tipologia di sistema utilizzato con riferimento alle certificazioni di prodotto o di sistema e deve anche certificare la corretta posa in opera. Questo comporta, quindi, non solo la responsabilità della scelta del sistema di protezione più opportuno ma anche la corretta posa che spesso è l’elemento più difficile da verificare in cantiere.
Il tecnico antincendio deve verificare i sistemi applicati che dovrebbero essere installati da aziende di posa specializzate che conoscano i diversi sistemi di protezione e le relative certificazioni. Una posa non conforme non garantisce il requisito di resistenza al fuoco richiesta e quindi comporta una errata certificazione antincendio del sistema.
da ingollapally | Mag 1, 2019 | antincendio, normativa antincendio
Modifiche al D.M. 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°95 del 23 aprile 2019 ed entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione.
Introduce delle modifiche al D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) ed in particolare:
articolo 1: è abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 3 agosto 2015 che permetteva di utilizzare le norma tecniche introdotte dal codice in alternativa alle regole tecniche precedenti.
articolo 2: sostituisce completamente l’art. 2 del Codice e stabilisce che le norme tecniche introdotte dal Codice devono essere applicate alle attività del DPR 151 n°9-14-15-16-17-18-19-40-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-56-57-63-64-66-67-69-70-71-73-75-76 ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, dei rifugi alpini e degli asili nido.
L’articolo 2 definisce inoltre che le norme tecniche introdotto dal D.M. 3 agosto 2015 si applicano:
- alle attività di nuova realizzazione.
- agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti della parte non interessata all’intervento siano compatibili con i nuovi da realizzare;
- agli interventi di modifica o ampliamento di edifici esistenti che non rientrano nel precedente punto si continuano ad applicare le vecchie norme di prevenzione incendi. C’è la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le nuove norme tecniche;
- alle attività che non rientrano tra quelle elencate nell’allegato I del D.P.R.151.
articolo 3: introduce nel Codice un articolo 2-bis che specifica che per alcune attività si possono usare in alternativa le vecchie regole tecniche ed in articolare per:
- attività 66 – attività turistico alberghiere ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
- attività 67 – attività scolastiche ad esclusione degli asili nido;
- attività 69 – attività commerciali limitatamente a quelle ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
- attività 71 – aziende ed uffici con oltre 300 persone
- attività 75 – autorimesse con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;
articolo 4: introduce nel Codice un articolo 5-bis che specifica che per le attività che utilizzano le nuove regole tecniche introdotte dal D.M 5 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) non devono più essere utilizzati una serie di Decreti legati alla vecchia progettazione elencati nell’articolo stesso;
articolo 5: le modifiche introdotte dal decreto si applicheranno dopo l’entrata in vigore del presente Decreto.
In sostanza questo il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 stabilisce che, per le attività di cui all’articolo 2 di nuova realizzazione o in ampliamento o modifica, devono essere applicate in futuro le nuore regole tecniche introdotto dal D.M. 03 agosto 2015 fatto salvo le eccezioni introdotte dall’articolo 3.
da ingollapally | Feb 3, 2019 | antincendio, normativa antincendio
Il CERT.REI. ed il DICH.PROD. sono due moduli da allegare alla SCIA antincendio per tutti sistemi di protezione passiva dal fuoco e per i materiali installati ai fini della reazione al fuoco. Devono essere firmati da un tecnico antincendio e comportano la responsabilità anche della corretta posa.
Per chiarire l’utilizzo di questo moduli è stata emessa una Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n°1681 del 11 febbraio 2014 che specifica il modello da utilizzare in funzione del sistema di protezione utilizzato.
La circolare n°1681 specifica anche il metodo di verifica che può essere utilizzato per i diversi sistemi ed in particolare:
- metodo analitico
- metodo sperimentale
- metodo tabellare
Per maggiori informazioni potete contattarmi via email.